
Il governo sta promuovendo la modifica della legge Ports and Navy
Il governo sta promuovendo la modifica della legge Ports and Navy

Ricreazione progressi nautici nei diritti e nella sicurezza legale con la riforma della legge sui porti dell'escalation e della marina mercantile e la legge sulla navigazione marittima
Il progetto di legge che modifica il testo consolidato dei porti di Stato e della legge sulla marina mercantile, nonché la legge sulla navigazione marittima e il suo rinvio al Congresso dei deputati, è stato adottato oggi nel Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile.
Per la nautica ricreativa, la riforma di entrambi i testi rappresenta un progresso storico nei diritti, rafforza il loro riconoscimento nel settore regolamentare e dà certezza giuridica al settore. Così, la navigazione ricreativa e sportiva avrà il proprio capitolo nella nuova legge, che incorpora una serie di regole, alcune delle quali particolarmente innovative che forniranno una soluzione alle esigenze pratiche essenziali per rafforzare l'ammodernamento e il miglioramento della competitività del settore nautico, e in cui il lavoro di ANEN con la Direzione Generale della Marina Mercante è stato essenziale.
Gli sviluppi più rilevanti saranno:
1) L'attività nautica sarà data il trattamento con una gamma di legge che include come un'altra categoria di navigazione con autonomia giuridica propria.
2) È regolamentata una procedura notarile per l'abbandono dei pescherecci e dei pescherecci ricreativi. Ciò consentirà agli operatori, tramite mezzi notarili e non giudiziari, di fare una dichiarazione dell'abbandono dei pescherecci ricreativi in questa situazione sia nelle strutture nautiche-sport che terrestri. In caso di mancato pagamento del debitore, l'asta notarile o il raschio sono effettuati secondo il valore della nave.
(3a) La definizione di un peschereccio e di un peschereccio ricreativo come un peschereccio civile e non meccanico è concessa anche alla legge.
4) Viene creato un sistema di informazioni di riammissione che consentirà sia le autorità infortunate che quelle competenti (l'amministrazione marittima - tra cui la Società di salvezza e sicurezza marittima -, il Consorzio di compensazione assicurativa e il Servizio marittimo della Guardia civile) e le autorità di assicurazione di conoscere l'assicurazione della nave ricreativa che, se del caso, causa danni. Facilita inoltre l'accesso alla registrazione delle Autorità Portuali, ai responsabili dei porti marittimi, delle strutture nautiche e delle imbarcazioni in relazione a quelle navi e navi che hanno in quelle loro portuali.
(5) Un registro speciale delle navi e dei pescherecci ricreativi è stabilito per i veicoli della navigazione che sono oggetto di sfruttamento commerciale o lucrativo mediante locazione nautica. Gli uffici di gestione saranno situati nei Capitani Marittimi di Ceuta e Melilla e il loro scopo è quello di promuovere il padiglione spagnolo di questo importante settore della carta in aumento.
(6) È consentita la possibilità di immatricolazione di imbarcazioni da diporto superiore a 15 metri di lunghezza e di attività commerciale nel registro speciale delle navi e delle compagnie di navigazione delle Isole Canarie (precedentemente limitate alle navi di oltre 100 gt).
(7) Un regime semplificato di documentazione è stabilito dalla regolamentazione.
8) La copertura legale dell'assicurazione obbligatoria è data e la copertura di compensazione obbligatoria è aggiornata.
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