
Il BOE pubblica l'aggiornamento delle misure della nautica ricreativa da parte del Covid-19
Il BOE pubblica l'aggiornamento delle misure della nautica ricreativa da parte del Covid-19
Oggi, l'Ordine TMA / 419 / 2020 del 18 maggio, che aggiorna le misure adottate nel settore della gestione generale della navigazione marittima durante lo stato di allarme per la gestione della crisi sanitaria causata dal Covid-19, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato e in attuazione del Piano per la Deliberazione delle Misure Straordinarie per combattere la pandemica, adottata dal Consiglio dei Ministri Accordo del 28 aprile 2020.
In particolare, per quanto riguarda il settore della nautica ricreativa, l'articolo 3, paragrafo 2 stabilisce le restrizioni in vigore:
Aggiornamento delle restrizioni esistenti sulla nautica ricreativa
I pescherecci stranieri o i pescherecci ricreativi che non hanno il loro porto di soggiorno in Spagna non possono entrare in alcun porto spagnolo. Salvo questa restrizione navi e navi con solo equipaggio professionale a bordo. Articolo 4 dell'Ordine dichiara:
1. Il trasferimento di navi, navi o dispositivi ricreativi a cantieri, imbarco, officine di riparazione o simili per manutenzione o riparazione, o per la vendita, tra le varie province, isole o unità di riferimento territoriali di cui all'articolo 3 del decreto reale 514 / 2020 dell'8 maggio, è il seguente:
(a) Il trasferimento delle navi è effettuato dal personale distaccato all'impresa o dall'equipaggio autorizzato e assunto da tale impresa e senza passeggeri a bordo.
(b) Prima che il trasferimento venga effettuato, una dichiarazione responsabile viene presentata attraverso la sede elettronica del Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana, informando il relativo maestro marittimo del trasferimento da effettuare, senza la necessità di aspettarsi che l'Amministrazione ne proceda. La dichiarazione deve essere presentata dal maestro secondo o assunto dalla società.
e) In ogni momento si osservano i protocolli e le procedure che potrebbero essere stati emessi dalle comunità autonome nei cui porti si intende accedere.
(d) Le norme in vigore per il rilascio e la registrazione delle navi, tra cui, se del caso, un permesso di navigazione temporaneo per coloro che non sono registrati, sono rispettate.
2. Nel territorio della provincia, isola o unità di riferimento territoriale dove, sotto il Piano di demarcazione, sono tenuti in fase 0 o in preparazione per la decelerazione, il trasferimento di navi, navi o dispositivi ricreativi a cantieri, imbarco, officine di riparazione o simili per lavori di manutenzione o riparazione, può essere effettuato dal suo proprietario, a condizione che il trasferimento avvenga nel termine comunale in cui risiede. Prima del trasferimento, indipendentemente dal fatto che la nave, la nave o l'artefatto appartenga all'elenco 6 o 7, o se è registrata sotto il regime speciale, o se sono stranieri che hanno il loro porto di soggiorno in Spagna, il proprietario deve presentare, attraverso la sede elettronica del Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana, una dichiarazione responsabile che informa il relativo comandante marittimo del trasferimento da effettuare, senza la necessità di aspettarsi un'autorizzazione dall'Amministrazione di procedere con esso.
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