Porti di Stato Misure: Riduzione dei contingenti agevolati e posticipazioni

Porti di Stato Misure: Riduzione dei contingenti agevolati e posticipazioni

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El Gobierno adopta medidas económicas excepcionales y transitorias para apoyar a las empresas que operan en el ámbito portuario

Il governo adotta misure economiche eccezionali e transitorie per sostenere le imprese operanti nel settore portuale

Il Regio Decreto-Law 15/ 2020 del 21 aprile è stato pubblicato nel BOE di misure urgenti e complementari per sostenere l'economia e l'occupazione, che incorpora misure eccezionali e transitorie per sostenere le varie aziende operanti nel settore portuale, dando così una risposta specifica a questo settore.

Sulla base di questo nuovo RDL, i titolari di strutture sportive nazionali allegate ai porti di Stato possono beneficiare di un certo numero di aiuti finanziari, per lo più legati alle spese portuali, che riassumiamo di seguito:

Nel caso di insediamento del tasso di occupazione notificato dopo l'entrata in vigore del decreto-legge reale (dal 23 aprile e solo per l'esercizio 2020), il tasso di occupazione delle concessioni o delle autorizzazioni può essere ridotto a condizione che vengano soddisfatte ciascuna delle seguenti condizioni:

# Il titolare deve dimostrare che ha avuto un impatto significativamente negativo sulla sua attività a seguito della crisi sanitaria di COVID-19. "La valutazione di tale impatto è effettuata caso per caso, sulla base dell'attività degli ultimi quattro anni, secondo criteri obiettivi su un indicatore del traffico o, se non, di ricavi attribuibili a tale attività".

# La riduzione è concessa solo su richiesta di una parte. Al fine di beneficiare della riduzione è il titolare dell'autorizzazione o della concessione che deve fare una richiesta all'Autorità Portuale giustificando, nel modo indicato, l'impatto negativo che l'attività ha subito.

# La riduzione è fino ad un massimo del 20% del contingente totale. Conformemente all'articolo 17.2 del Regio Decreto-diritto, la riduzione non può superare il 20% dell'intera quota della tassa essendo il Consiglio di Amministrazione di ogni Autorità Portuale che deve stabilire la sua specificità "sempre tenendo conto della situazione economica e finanziaria di essa".

# La riduzione deve essere incorporata nella legge generale sul bilancio di Stato o in altra regola con grado formale della legge.

Azione sul tasso di attività

(1) Riduzione della quota totale. Per l'anno 2020, il limite inferiore della quota annuale totale del tasso di attività di cui all'articolo 188.b) .2o.1 del testo consolidato della legge sui porti di Stato e sulla marina mercantile può essere terminato. A seconda dell'impatto economico, il tasso di attività può essere inferiore al 20% della quota liquida annuale del tasso di occupazione corrispondente.

2) Differenziazione del regolamento alla fine dell'esercizio. La liquidazione del tasso di attività può anche essere posticipata fino alla fine del 2020 (solo per questo esercizio finanziario), a seconda dell'attività effettivamente sviluppata (rimozione, se del caso, del pagamento anticipato). Per tale misura nessuna garanzia a parte quella della concessione o dell'autorizzazione rilasciata.

Inoltre, la RDL prevede il rinvio del debito fiscale per la liquidazione delle spese portuali dal 13 marzo al 30 giugno 2020, su richiesta di quelle richieste, con il periodo massimo di deferimento di sei mesi, non sarà richiesto alcun interesse per il ritardo e non sarà richiesta alcuna sicurezza per il rinvio.

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